LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
L’Unione Europea ha varato nel 2019 il pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” (CEP – Clean Energy Package), costituito da otto Direttive che regolano temi energetici, tra cui: prestazioni energetiche negli edifici, efficienza energetica, energie rinnovabili, mercato elettrico.
Sono infatti due le Direttive Ue che fanno riferimento esplicito alle energy community. La RED II, Renewable energy directive 2018/2001, approvata nel dicembre 2018, definisce chiaramente le Renewable Energy community (REC). La comunità energetica rinnovabile è un nuovo soggetto giuridico basato sulla partecipazione aperta e volontaria di imprese, persone fisiche, enti o amministrazioni comunali. Si tratta di un soggetto autonomo che deve essere effettivamente controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’obiettivo delle REC è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri.
Una seconda normativa europea, la IEM ovvero la Directive on Common rules for the Internal Market for Electricity 2019/944, pubblicata a giugno 2019, ha poi introdotto la definizione di CEC – Citizen Energy Community ossia Comunità energetica di cittadini.
Quindi cittadini, attività commerciali e imprese, enti territoriali e autorità locali possono unirsi per produrre e condividere la propria energia elettrica da fonti pulite. Formando un gruppo di autoconsumo collettivo o una comunità energetica rinnovabile ossia una coalizione di utenti autoconsumatori che tramite la volontaria adesione ad un soggetto giuridico, collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti energetici locali.
Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo.
ln altri termini per un cittadino, un condominio, una Pubblica Amministrazione o un’impresa (i cd. clienti finali), consumatori di energia elettrica possono oggi associarsi per produrre localmente, in propri siti ubicati entro precisi confini, l’energia elettrica da fonti rinnovabili necessaria al proprio fabbisogno, «autoconsumo» e può immagazzinare e restituirlo alle unità di consumo nel momento più opportuno o ancora vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta in eccesso purché tale ultima attività non costituisca l’attività commerciale o professionale principale. Da qui il termine pro-sumatore o prosumer che indica la doppia veste degli stakeholder della comunità di produttori e consumatori.
Far parte di una CER vuol dire accedere ad una serie di vantaggi economici poiché il surplus energetico condiviso in rete beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione, realizzando per i clienti finali:
ln sostanza Comunità Energetica è mutualità, cooperazione, scambio e risparmio e la partecipazione ad essere deve essere aperta e basata su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tanto che i partecipanti mantengono i loro diritti quali clienti finali, compresi quelli di scegliere il proprio fornitore ed uscire dalla comunità quando lo desiderano.
L’accesso a tale servizio è subordinato alla disciplina di cui alle «Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa», pubblicata dal GSE
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